Mail e PEC? Non nel procedimento penale

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Comunicazioni via e-mail o via PEC? Non nel procedimento penale! Questo è quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, 10 febbraio 2014, dep. 13 febbraio 2014, n. 7058) nel corso di un procedimento relativo a un abuso edilizio.

Lasciando da parte il fatto di reato, che in questa sede non interessa, vi è da rilevare il chiaro indirizzo della Suprema Corte: nei procedimenti penali la tecnologia relativa alle comunicazioni via e-mail è bandita. Bisogna depositare gli atti personalmente e in cancelleria (con tutti gli sprechi di carta, tempo etc. che ne conseguono).

In sostanza, sei giorni prima di un’udienza presso la Corte d’Appello di Catania, il difensore dell’imputato aveva trasmesso alla cancelleria adibita una mail contenete l’istanza di legittimo impedimento – in quanto impegnato in un altro procedimento a Varese -, ma il collegio siculo è stato inflessibile: ha ignorato tale istanza, tenendo l’udienza in assenza del predetto difensore e ha condannando l’imputato.

«È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l’art. 121 c.p.p. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p.». Ha dichiarato la Cassazione, aggiungendo che se è così per il telefax, allora dovrà ragionarsi in egual maniera anche per le comunicazioni a mezzo e-mail.

Senza contare che la mail dell’avvocato è stata inoltrata da un indirizzo di posta comune e non tramite PEC (posta elettronica certificata). E anche in tale caso, hanno proseguito gli Ermellini, «nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l’impedimento».

Insomma, niente mail, PEC e neppure telefax. Nel processo penale siamo rimasti alla consegna di persona.

avv. lorenzo nicolò meazza

www.avvocatomeazza.com

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